Raimundus |
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| Can. 874 - §1. Per essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:
Sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico; Abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione; Sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell’Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume; Non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata; Non sia il padre o la madre del battezzando.
Non possono fare perciò da padrini quelle persone che:
sono sposate solo civilmente sono conviventi sono divorziate sono separate ma convivono con un altro partner
Potrebbero fare da padrini persone separate ma non conviventi che non hanno chiesto il divorzio o persone divorziate che però siano state costrette a subire il divorzio. In questi casi parlarne preventivamente con il Parroco per valutare la situazione.
Per poter fare da padrino bisogna chiedere personalmente il nulla osta (Documento di idoneità dei padrini) al Parroco della Parrocchia in cui al momento si è domiciliati.
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